Le motivazioni della sentenza del giudice di Torino su Pomigliano confermano il giudizio assolutamente negativo sull’accordo del 28 giugno. Infatti il magistrato nell’elencare le ragioni della validità dell’accordo separato di Pomigliano utilizza anche l’accordo interconfederale del 28 giugno. Secondo il giudice esso, infatti, autorizza “senza dubbio” a deroghe al contratto nazionale e coincide sostanzialmente con la clausola aggiuntiva sottoscritta da Fim e Uilm nel loro contratto separato. Pur essendo l’accordo di Pomigliano diverso da una semplice deroga, dice il magistrato, lo spirito dell’accordo è “in linea con gli orientamenti delle parti sociali”, compresa la Cgil di cui la Fiom fa parte. Con questa motivazione per la prima volta un accordo firmato dalla Cgil viene usato in sentenza contro una causa della Fiom e, soprattutto, al di là di tante chiacchiere, si dice con chiarezza che l’accordo del 28 giugno autorizza a derogare al contratto nazionale. Chi sostiene il contrario o non conosce ancora il testo dell’accordo o è in malafede. Si conferma con la sentenza di Torino che l’unica cosa seria che può fare la Cgil è rigirare la firma da quel disastroso accordo.
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