Parlare di «pareggio» o addirittura di «vittoria 2 a 1» per il Lingotto, come fa il prof. sen. Ichino, è una grossolana stupidaggine indotta solo dall’odio pregiudiziale verso la Fiom. Ichino, che afferma lo scarso rilievo della condanna per comportamento antisindacale, che comporterebbe per la Fiat «25 giorni» di semplice consultazione sindacale, (ai sensi dell’art. 47 l. 428/90), fa semplicemente ridere: il Tribunale di Torino «ordina a Fabbrica italia Pomigliano di riconoscere, in favore di Fiom Cgil, la disciplina giuridica come regolata dal Titolo Terzo (Dell’attività sindacale), artt. Da 19 a 27 della legge 20 maggio n. 300 (Statuto dei Lavoratori)». L’art. 47 l. 428/90, dunque, non c’entra.
Mi ha sorpreso, invece, il commento problematico de il manifesto, sapendovi intelligenti e in grado di capire la portata della sentenza. Avendo partecipato alla stesura del ricorso e alle fasi del giudizio, sintetizzo la «domanda» della Fiom, e cosa è stato accolto dal Giudice.
La Fiom ha chiesto di essere reintegrata a Pomigliano nella titolarità di tutti i diritti spettanti al sindacato ai sensi dello Statuto dei lavoratori: costituzione di Rsa, diritto di chiedere assemblee, indire referendum, raccogliere contributi, fruire di permessi retribuiti e non per i suoi dirigenti, di affissione e avere a disposizione locali all’interno dell’unità produttiva, etc.
E ciò pur non avendo firmato – e ancora rifiutandosi di farlo – i contratti collettivi imposti dalla Fiat per lo stabilimento napoletano (estesi via via agli altri). Quanto alle ragioni del domandare Fiom ne ha avanzate diverse, essenzialmente due: 1) il comportamento illecito, perché antisindacale, delle tre società Fiat, Fiat Group Automobiles, Fabbrica Italia Pomigliano (Fip) anche in ipotesi di legittimità degli atti negoziali e dei contratti; 2) l’elusione dell’art. 2112 c.c. in quanto Fip ha provveduto a «nuove assunzioni» invece che dar corso alla prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti.
Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando «antisindacale la condotta posta in essere da Fiat spa, Fiat Group Automobiles spa, Fabbrica Italia Pomigliano spa, perché determina, quale effetto conseguente, l’estromissione di Fiom Cgil dal sito produttivo di Pomigliano».
Vi assicuro che questi pareggi, o sconfitte come dice il prof. Ichino, qualunque avvocato li vorrebbe subire tutti i giorni!
La migliore riprova del reale esito della controversia è fornita dalla rabbiosa e scomposta reazione di Fiat («congelo gli investimenti») e dalle dichiarazioni dei dirigenti di Cisl, Uil, Ugl ecc., in evidente stato confusionale dopo aver incassato – anche loro formalmente – la prima cocente sconfitta nella storia dei conflitti sindacali nel mondo (sicuramente in Europa), per «comportamento antisindacale»: questi sindacati, infatti, imprudentemente (ma anche impudentemente) sono intervenuti nel giudizio a sostegno della Fiat, poi condannata per comportamento antisindacale, per chiedere il rigetto del ricorso della Fiom.
La sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 28 Statuto dei lavoratori che contiene anche la importante previsione di condanna penale, ai sensi dell’art. 650 c.p., per il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza.
Per l’accoglimento della domanda basta la fondatezza di una sola delle varie ragioni poste a suo fondamento: poiché l’elusione dell’art. 2112 c.c. riguarda prevalentemente i diritti dei singoli lavoratori, gli stessi faranno valere nella cause individuali le loro ragioni. Insomma, Fiat (e chi l’ha sostenuta anche nel giudizio) si proponeva di estromettere la Fiom dai suoi stabilimenti e questo suo obiettivo è fallito.
PIER LUIGI PANICI
Legale del collegio di difesa della Fiom
tratto da il manifesto
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