Visto che l'azienda Insiel sta descrivendo l'indennità di mobilità come un'opportunità per i lavoratori, ci sembra doveroso spiegare ai lavoratori cos'è e come funziona la mobilità.
http://www.inps.it/portal/default.aspx?itemdir=5807
Mobilità
È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.
A CHI SPETTA
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
- licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
- in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
- che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende in regime transitorio:
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.
QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
- esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
- riduzione di personale;
- trasformazione dell'attività aziendale;
- ristrutturazione dell'azienda;
- cessazione di attività aziendale
LA DOMANDA
Va presentata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento sul Mod. DS21, reperibile sul sito www.inps.it, sezione moduli.
Il termine può subire slittamenti in caso di:
Il termine può subire slittamenti in caso di:
- vertenza sindacale o giudiziaria: entro 60 gg dalla data di definizione della vertenza;
- malattia iniziata prima del licenziamento o entro gli otto giorni successivi: entro 60 gg dalla data del riacquisto della capacità lavorativa;
- percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso: entro 68 gg dal termine del preavviso;
- servizio militare:
- se iniziato entro gli otto giorni dal licenziamento: entro 60 gg dal congedo;
- dopo gli otto giorni dal licenziamento: scade il 68° giorno dalla data del licenziamento.
LA DECORRENZA
L'indennità decorre:
- dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
- dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.
IL PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
- tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando:
- un documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- consegnando l' originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.
QUANTO SPETTA
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
Retribuzione (euro) | Massimale lordo (euro) | Massimale netto (euro) |
Pari o inferiore a 1.931,86 | 892,96 | 840,81 |
Superiore a 1.931,86 | 1.073,25 | 1.010,57 |
PER QUANTO SPETTA
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.
Età del lavoratore all'atto del licenziamento | Aziende NON del Mezzogiorno | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fino a 40 anni (non compiuti) | 12 mesi | ||||
Da 40 a 50 anni (non compiuti) | 24 mesi | ||||
Oltre 50 anni | 36 mesi |
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