lunedì 6 febbraio 2012

Riforma sulle pensioni 2011

Negli ultimi mesi il sistema italiano è profondamente cambiato. Vademecum completo alle nuove norme. Quelle vecchie restano in vigore solo per chi, entro il 31 dicembre 2011, ha già maturato il diritto all'assegno
Il sistema pensionistico italiano è profondamente cambiato con il varo della legge n. 214 del 22-12-2011. La vecchia normativa resta vigente solo per chi, entro il 31 dicembre 2011, ha già maturato il diritto a pensione. Dovrebbero conservarla anche i lavoratori posti in mobilità lunga od ordinaria in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011, i titolari, alla stessa data, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, i dipendenti pubblici esonerati. Tuttavia, tale salvaguardia è vincolata alle risorse finanziarie disponibili. I nuovi requisiti non si applicano agli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, ai vigili del fuoco, ai lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere e al personale delle ferrovie dello Stato. Per essi è prevista l’emanazione di un provvedimento del ministro del Lavoro e delle politiche sociali che armonizzerà i requisiti pensionistici, tenuto conto della loro specificità. 
Cosa cambia dal 1° gennaio 2012 

1. Pro-quota contributivo dal 2012 Dal 1° gennaio 2012 a tutti i lavoratori sarà applicato il sistema di calcolo contributivo in pro quota, anche a coloro che rientravano nel sistema retributivo avendo diciotto anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. Essi avranno l’applicazione del calcolo contributivo sulla quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012. L’anzianità contributiva maturata successivamente al 1° gennaio 2012 ed eccedente i quarant’anni sarà valutata, dunque, nel calcolo di pensione.

2. Flessibilità e incentivazione La legge reintroduce il concetto di flessibilità e di incentivazione per chi prosegue l’attività lavorativa oltre i limiti di età stabiliti; verranno fissati coefficienti di calcolo per il sistema contributivo per chi va in pensione da 65 a 70 anni.

3. Abolizione delle “finestre” (decorrenze) Chi matura il diritto a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non dovrà più attendere l’apertura della “finestra” (decorrenza): la sua pensione decorrerà dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. Le “finestre” (decorrenze) mobili o a scorrimento continueranno ad applicarsi:
• a chi ha maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
• alle lavoratrici che scelgono di pensionarsi optando per il calcolo contributivo;
• ai lavoratori e alle lavoratrici che svolgono attività usuranti;
• ai lavoratori derogati dai nuovi requisiti dalla stessa legge n. 214/2011.

4. Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata Per i lavoratori e le lavoratrici che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”; vengono soppresse, dunque, dalla stessa data la pensione di anzianità e la pensione “con le quote”, che restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e per i lavoratori “usurati”. Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia sia il lavoratore che la lavoratrice dovranno avere almeno venti anni di contributi. Dalla stessa data si potrà andare in “pensione anticipata”: con almeno quarantadue anni e un mese se lavoratore, con almeno quarantuno anni e un mese se lavoratrice. Ogni due anni l’età di pensionamento verrà adeguata rispetto all’incremento della speranza di vita (non più ogni tre anni, come previsto dalla legge 122/2010).

5. Lavori usuranti Viene confermato che i lavoratori e le lavoratrici che svolgono attività usuranti conservano il diritto a pensionarsi prima degli altri e mantengono il sistema delle “finestre” (decorrenze). Tuttavia vengono innalzati bruscamente di tre anni i requisiti di età anagrafica richiesti, con conseguente incremento della “quota”.

6. Blocco biennale della rivalutazione delle pensioni superiori a 1.405,05 euro Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente ai trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps. Ciò vuol dire che nel 2012 i trattamenti pensionistici di importo superiore a 1.405,05 euro lordi mensili non saranno rivalutati.

7. Contributo di solidarietà Viene istituito un contributo di solidarietà per i lavoratori iscritti e per i pensionati dei fondi speciali confluiti nell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps e del Fondo volo.


Norme valide per chi ha versato contributi prima del 1° gennaio 1996 


Pensione di vecchiaia
L’età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti viene fissata nel 2012 a sessantadue anni e aumenterà progressivamente di diciotto mesi ogni due anni fino a raggiungere sessantasei anni a decorrere dal 1° gennaio 2018; a ciò si aggiungerà, a partire dal 2013, l’incremento dovuto all’aumento della speranza di vita (vedi tabella n. 1).

Attenzione: In via eccezionale le lavoratrici dipendenti del settore privato potranno andare in pensione con almeno sessantaquattro anni di età se entro il 31 dicembre 2012 avranno un’anzianità contributiva non inferiore a venti anni e almeno sessant’anni di età. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori dipendenti e autonomi del settore privato l’età per il pensionamento di vecchiaia viene fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a sessantasei anni; a ciò si aggiunge, dal 2013, l’incremento dovuto all’aumento della speranza di vita (tab. n. 2).



Personale della scuola e dell’Afam: per maturare il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 sono richiesti almeno sessantasei anni di età e almeno venti anni di anzianità contributiva; anche in questo caso va aggiunto l’incremento dovuto alla speranza di vita. La pensione decorrerà dall’inizio dell’anno scolastico o accademico in cui si maturano i requisiti per il diritto a pensione (tab. n. 3).


La pensione anticipata 
A decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto alla pensione anticipata, nelle diverse gestioni pensionistiche, si matura in modo diverso a seconda del sesso:
• le donne con quarantuno anni e un mese di contributi;
• gli uomini con quarantadue anni e un mese di contributi. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra dipendenti pubblici o privati e lavoratori autonomi. I requisiti di anzianità contributiva saranno incrementati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014; anche in questi casi si applicherà l’adeguamento alla speranza di vita. Verrà praticata una riduzione sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva maturata fino al 31-12-2011 se il pensionamento avverrà prima del compimento dell’età di sessantadue anni. La riduzione sarà dell’1 per cento per i primi due anni mancanti ai sessantadue anni e del 2 per cento per gli anni mancanti a sessanta, calcolati alla data del pensionamento (vedi tab. n. 4).

Esempio: un lavoratore nato a gennaio 1956, che vada in pensione ad agosto del 2014 all’età di cinquantotto anni e sei mesi, cioè tre anni e sei mesi prima del compimento dei sessantadue anni di età, avrà l’importo di pensione maturato al 31-12-2011 ridotto nel modo seguente: • per i primi due anni mancanti ai 62 = 1% x 2 = 2%; • per l’ulteriore anno mancante = 2% x 1 = 2%; • per le frazioni di anno (sei mesi) = 2% x 6/12 = 1%. L’importo del trattamento di pensione maturato sulla base della contribuzione accreditata fino al 2011 verrà, dunque, ridotto del 5 per cento. 

Per chi ha versato contributi esclusivamente dopo il 1° gennaio 1996 

Pensione di vecchiaia
Ai lavoratori e alle lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 è richiesta un’anzianità contributiva minima di venti anni. Essi potranno conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia prima di aver compiuto settanta anni a condizione che l’importo della pensione maturata non sia inferiore a un determinato valore (“soglia”), pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (vedi tab. n. 5). La tabella 6riporta i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica e condizioni per l’accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato. Nella tabella 7 sono riportati i requisiti di anzianità contributiva, età anagrafica e condizioni per l’accesso a pensione di vecchiaia delle lavoratrici autonome e parasubordinate. All’età di settanta anni per il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva indipendentemente dall’importo di pensione maturato.



Pensione anticipata

Per i lavoratori e le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato a condizione che abbiano:

• un’età anagrafica non inferiore a sessantatre anni;
• almeno venti anni di anzianità contributiva effettiva;
• un importo di pensione maturato, alla decorrenza, di valore non inferiore a 2,8 volte l’ammontare dell’assegno sociale (rivalutato periodicamente). (vedi tab. n. 8)

Pensionamento con la totalizzazione dei contributi versati in casse pensionistiche diverse 


È stato eliminato il requisito minimo dei tre anni di contributi nella singola gestione per l’utilizzazione della contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità in “totalizzazione”. Pertanto si potranno totalizzare i contributi versati in tutte le gestioni indipendentemente dalla durata della contribuzione. La recente legge n. 183/2011 ha incrementato di un punto percentuale l’aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata.

Iscritti alle casse libero professionali


Entro il 30-06-2012 i fondi previdenziali dei professionisti dovranno adottare provvedimenti per mettere in sicurezza i loro bilanci con l’equilibrio tra entrate e spese per prestazioni. Se ciò non accadrà, ai loro iscritti sarà applicato il pro-rata contributivo dal 1° gennaio 2012 e verrà posto a carico dei professionisti pensionati un contributo di solidarietà dell’1 per cento.



Lavoratori esclusi dalla nuova normativa 


I lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione di anzianità o di vecchiaia conservano la vecchia normativa e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto al pensionamento. Continueranno a conseguire il diritto a pensione sulla base delle vecchie norme, anche se maturano i requisiti dopo il 31-12-2011, ma nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dalla legge n. 214 i seguenti lavoratori:

• collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; • collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;

• le lavoratrici che, nel periodo 2008-2015, optano per il calcolo contributivo di pensione avendo cinquantasette anni di età, se lavoratrici dipendenti, o cinquantotto anni di età, se lavoratrici autonome, unitamente a trentacinque anni di contributi;

• titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;

• autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011;

• dipendenti pubblici in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011. Per loro l’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011.

Un decreto del ministro del Lavoro e del ministro dell’Economia che verrà emanato entro il 22 marzo 2012 preciserà criteri e numero dei lavoratori realmente derogati. Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che chiederanno di andare in pensione, quali “derogati”, sarà effettuato dagli enti previdenziali sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa o dell’inizio del periodo di esonero.

Ricordiamo che, per effetto della normativa vigente nel 2011, gli assicurati prima del 1° gennaio 1996 accedono alla pensione di vecchiaia con sessanta anni di età se lavoratrici private (sessantuno anni nel 2011 e sessantacinque anni dal 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego) e sessantacinque se uomini con un’anzianità contributiva di almeno venti anni, rispettando l’apertura della finestra mobile di dodici mesi (se dipendente) o diciotto (se autonomo) dalla maturazione dei predetti requisiti. Dal 2013 anche tale età pensionabile sarà incrementata di tre mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita (legge n. 122/2010 e legge n. 111/2011).

I lavoratori derogati possono accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti agevolati sia per quanto riguarda l’età, nel caso di lavoratore dipendente non vedente o invalido all’80 per cento, sia per quanto riguarda la contribuzione, nel caso di assicurato che ha perfezionato quindici anni di contribuzione al 31-12-1992, autorizzato ai versamenti volontari entro il 31-12-1992, lavoratore discontinuo o stagionale. La pensione di anzianità si potrà conseguire con la “quota”, data dalla somma degli anni e dei mesi di età e degli anni e dei mesi di contribuzione (vedi tab. n. 9). La “quota” si può perfezionare anche con le frazioni di età e di anzianità contributiva. Ad esempio: (60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione) = “quota 96”. Resta confermata, sia per dipendenti che per autonomi, la possibilità di accedere alla pensione con quaranta anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
a cura dell'Area Previdenza dell'Inca

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