Licenziamenti economici : corsa a ostacoli per il reintegro
La legge Fornero:  dalla A degli ammortizzatori sociali alla P di precarietà passando per  la L di licenziamenti, dove c'è il vero raggiro. Il reintegro torna, ma è  impossibile ottenerlo.
Una «riforma di portata storica« davvero, se  l'attuale Parlamento di «nominati» la farà passare così com'è. In  estrema sintesi: cambia realmente tutto - in molto peggio - per quanto  riguarda le tutele dei lavoratori dipendenti, quasi nulla sulla  precarietà. Vediamo dunque le partite principali, tenendo conto del  testo e non delle parole spese in conferenza stampa. 
Licenziamenti
Era il punto più atteso e il ministro l'ha  lasciato per ultimo come si conviene quando bisogna dire le cose crudeli  (ma senza lacrima). Grazie alla tecnica dello «spacchettamento», i  licenziamenti diventato praticamente liberi; come dice Gianni Rinaldini  (coordinatore de «La Cgil che vogliamo») «l'art. 18 non esiste più».  L'unica accortezza che devono avere le aziende è nell'indicare come  causale «per motivi economici» e non aver lasciato troppe tracce (o  testimonianze) di «discriminazione». Ma del resto nessun imprenditore ha  mai addotto motivi «discriminatori», sanzionati peraltro dalla  Costituzione prima che dalla legge 300/70. In dettaglio, le uniche  ragioni ammissibili sono quelle «disciplinari» oppure «economiche». Nel  primo caso, è il giudice a stabilire se - quando riscontra che l'azienda  non ha detto il vero - si deve procedere al reintegro del dipendente  sul posto di lavoro (con ovvia restituzione degli stipendi e dei  contributi non pagati) oppure al semplice indennizzo economico, tra un  minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità (15-27 nel vecchio testo,  devono essere sembrate «eccessive»). Finora la scelta è stata lasciata  al singolo lavoratore.
La vera rivoluzione è per i licenziamenti  «economici». Una volta comunicata la risoluzione del rapporto, impresa e  dipendente devono presentarsi entro sette giorni presso la Direzione  territoriale del lavoro per addivenire a una «conciliazione» in cui  viene stabilita l'entità dell'"indennizzo». Se entro 20 giorni l'accordo  non si trova, l'azienda può procedere al licenziamento effettivo. Se  invece c'è, parte «l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia» per la  ricollocazione sul mercato del lavoro. Il lavoratore che non trova  l'accordo può ancora ricorrere al giudice (i tempi della procedura  vengono notevolmente accelerati, con una sorta di «corsia  preferenziale»), ma questi non potrà entrare nel merito delle ragioni  economiche addotte dall'azienda; e solo nel caso ne riscontri  l'«insussistenza» procederà al «reintegro».
Vi sembra contorto? Lo è.  In pratica il lavoratore dovrà decidere subito se accettare  l'indennizzo che gli viene proposto oppure correre il rischio di una  causa in cui, se non vince, può perdere anche il risarcimento.
I  media ieri riportavano che proprio su questo punto si era esercitato il  massimo di pressione da parte del Pd per «correggere» il testo  originario. A voi giudicare se ha avuto un successo, come dice Bersani.  Oppure no, come ci sembra evidente. 
Precarietà   
Cambia ben poco. L'apprendistato viene  «valorizzato» come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo  del lavoro». Le aziende possono però continuare ad assumere  «apprendisti» solo se nelle precedenti chiamate hanno finito per  assumerne almeno il 50% in pianta stabile (soltanto il 30%, nei primi  tre anni della legge). In compenso, potranno assumerne tre ogni due  lavoratori con contratto a tempo indeterminato (oggi il limite è 1  contro 1; quindi «più apprendisti per (quasi) tutti». 
I contratti a  termine non dovranno essere più giustificati col «causalone» per la  prima chiamata, ma sarà loro applicata un'addizionale contributiva per  finanziare in parte l'Aspi (il nuovo nome dell'assegno di  disoccupazione); successivamente sarà obbligatorio motivarli, ma  scattano incentivi contributivi se si passerà all'assunzione a tempo  indeterminato. 
Scatta poi la «presunzione di abuso» per i co.co.pro.  o le partite Iva monocommittenti prolungate, così come per altre due o  tre forme contrattuali «atipiche». Ma non ne viene abolita nemmeno una.
Ammortizzatori sociali
È l'altra «modernizzazione reazionaria» in  atto, che conferma sostanzialmente il primo testo presentato due mesi  fa. Si passa da un «sistema duale» che prevede varie forme di cassa  integrazione più «mobilità» per una platea di circa 4 milioni di  lavoratori, e nulla per gli altri, ad un altro in cui ci sarà ben poco,  ma per tutti (in teoria e comunque non uguale per tutti). Resta la cig  solo per le «crisi aziendale temporanee», mentre scompaiono  progressivamente quelle per «cessazione di attività»,  «ristrutturazione», ecc. Scompare anche la mobilità. In sostituzione di  tutto ciò arriva l'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego), che dura  però solo 12 mesi per gli under 55 anni e 18 per gli over. In pratica;  se fin qui si poteva contare su due anni di cig più la mobilità (2 anni  per gli under 50, tre per gli over, totale: 4 o 5), alla fine del  «periodo di transizione» da qui al dicembre 2015 resterà soltanto un  misero anno (massimo un anno e mezzo per gli anziani). 
Ma, almeno, è  stato dato un reddito di continuità ai precari? In teoria sì, ma solo  se hanno lavorato dodici mesi negli ultimi due anni (un sogno, per il  precario medio). Altrimenti - se hai cumulato tre mesi di contributi  nell'ultimo anno - ti spetta solo un «mini-Aspi», che dura la metà dei  mesi per cui hai i contributi.
Sia chiaro. Il ddl è di 79 pagine; ci dovremo certamente tornare sopra.
F. Piccioni - 05/04/2012
il Manifesto
 
 
 
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