venerdì 5 giugno 2009

è cambiato tutto

Il 26 maggio 2009 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il

Disegno di Legge S. 1082-B

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Capo V ( PRIVATIZZAZIONI )

articolo 72 ( Società pubbliche )

1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

comma 12-bis.
b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

quindi il testo diventa:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

quindi il testo diventa:

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma…


A FRONTE DI QUESTE DISPOSIZIONI DI LEGGE, LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA NON HA PIU’ L’OBBLIGO DI CEDERE INSIEL MERCATO.

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