mercoledì 28 ottobre 2015

La dottrina del Jobs Act e il deserto dei diritti


di Domenico Tambasco

Proprio centodieci anni fa, di questi tempi, la Corte Suprema statunitense nella causa Lochner contro New York dichiarava incostituzionale la “limitazione” a dieci ore lavorative giornaliere (ovvero 60 ore settimanali) introdotta dallo Stato di New York a favore dei dipendenti dei panifici. Nella motivazione di tale provvedimento, è dato leggere che “la norma priva queste persone della libertà di lavorare finché lo desiderano”[1].

Una sentenza analoga desterebbe oggi ilarità e stupore; eppure, nell’era del Jobs Act si considerano con serietà le affermazioni di uno degli ispiratori delle moderne “riforme del lavoro”, Pietro Ichino, che nel brandire il vessillo della “protezione nel mercato del lavoro e non dal mercato del lavoro”[2] e nell’auspicare un regime nel quale il licenziamento “è considerato come evento appartenente alla normale fisiologia della vita aziendale, in qualche misura utile anche alle stesse persone che lavorano”[3], afferma perentoriamente che “non c’è legge o contratto collettivo, non c’è giudice, o ispettore, o sindacalista, che possano assicurare a una persona che vive del suo lavoro la libertà e la dignità che le è data dalla possibilità di andarsene sbattendo la porta dall’azienda dove è trattata male, perché sa dove trovarne un’altra dove la trattano meglio. Un mercato del lavoro fluido e innervato da buoni servizi per l’incontro fra domanda e offerta può fare molto di più, per la dignità e libertà dei lavoratori, di quanto possa la Gazzetta Ufficiale”[4].

A parte il secolo di distanza, tra i principi sanciti dalla Corte Suprema e le tesi espresse da Ichino non c’è proprio nessuna differenza: la “libertà di lavorare finché lo si desidera” e la “libertà di andarsene via sbattendo la porta” sono pure mistificazioni, nello stile della neolingua orwelliana[5], costruite ad arte allo scopo di isolare il lavoratore e il suo prodotto, il lavoro, abbandonandoli alle leggi di mercato. Un vecchio schema distruttivo, già collaudato nei decenni del primo liberismo e del laissez faire, che risponde all’applicazione del principio della libertà di contratto[6], ovverosia un ritorno all’infanzia del diritto del lavoro, dove lavoratore e datore di lavoro erano parti accomunate dall’astratta ed apparente eguaglianza in un contratto di scambio[7].

Dinanzi alla “dottrina” del Jobs Act, si staglia tuttavia la cruda realtà del mercato del lavoro: la costitutiva, connaturale disparità di potere economico che da sempre caratterizza i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro ed un immane esercito industriale di riserva, rappresentato da una massa di disoccupati e da “un vasto sistema legale di occupazioni con contratti di breve durata, a tempo parziale, in affitto, pagate al di sotto della soglia di povertà”[8].

Al deserto dei diritti sul lavoro, perfezionato dalla recente liberalizzazione dei licenziamenti anche nei contratti a tempo indeterminato e dalla legittimazione dei demansionamenti, fanno da controcanto le misere compensazioni nel mercato del lavoro, costituite dall’aumento dell’indennità di disoccupazione e da qualche voucher, senza tuttavia alcun serio ricorso a misure doverose (e diffuse in quasi tutta Europa) di reddito minimo garantito: i jobcentre dell’esperienza tedesca o inglese sono solo un miraggio[9].

Quale libertà di scelta potrà mai avere l’impiegato cinquantenne licenziato dall’oggi al domani? Quale libertà di definire la propria retribuzione potrà avere il lavoratore di fronte ad aziende che, con migliaia di “lavoratori poveri” alle porte, fanno del contenimento del costo del lavoro il proprio “cavallo di battaglia”? Quale employability[10] sul mercato del lavoro (per utilizzare gli anglicismi cari alla neolingua del Jobs Act) potrà mai vantare il lavoratore ora “liberamente” demansionato per anni a seguito di una decisione unilaterale del datore?

Parlare di libertà del lavoratore nel mercato del lavoro in questo scenario, dunque, è come gettare una persona nel mare in burrasca, rassicurandola che è libera di nuotare per salvarsi.

E allora è proprio il caso di chiamare le cose con il loro nome, tornando all’epoca in cui abbiamo trovato la sentenza della Corte Suprema, e seguendo l’opposto discorso di un personaggio animato dalla penna di un altro statunitense, Jack London, le cui parole paiono ancora tanto attuali: “Quando parlava dell’uguaglianza delle probabilità per tutti, alludeva alla facoltà di spremere guadagni......desiderate l’occasione per spogliare i vostri simili uno alla volta e vi suggestionate al punto di credere che volete la libertà…...trasformate il desiderio di guadagno, che è puro e semplice egoismo, in sollecitudine altruistica per l’umanità sofferente…….la parola libertà, nel caso vostro, significa ricavare profitti dagli altri[11].



fonte
http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-dottrina-del-jobs-act-e-il-deserto-dei-diritti/


[1] La sentenza del 1905 è citata da Ha-Joon Chang in Economia, istruzioni per l’uso, Milano, Il Saggiatore, 2015, p. 334, come esempio della logica economica liberista in materia di lavoro.
[2] P. Ichino, Il lavoro ritrovato, Rizzoli, Milano, 2015, p. 69.
[3] P. Ichino, cit., p. 71.
[4] P. Ichino, cit., p. 85.
[5] La neolingua del Jobs Act, Micromega, 11 marzo 2015.
[6] Karl Polanyi, La grande trasformazione, Einaudi, Torino, ed. 2010, p. 210.
[7] Maria Vittoria Ballestrero, Il lavoro e l’eguaglianza nel deserto dei diritti, in La vocazione civile del giurista – saggi dedicati a Stefano Rodotà, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 166-167.
[8] Luciano Gallino, Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Torino, Einaudi, 2015, p. 119.
[9] Si rimanda alla completa trattazione di G. Perazzoli, Contro la miseria, Roma-Bari, Laterza, 2014.
[10] Traducibile con il termine “occupabilità”.
[11] Si tratta del discorso di Ernest nel capitolo “I distruttori della macchina” del romanzo di Jack London, Il tallone di ferro, 1907, ed. 2014, Feltrinelli, Milano, pp. 105 e 109.