sabato 13 novembre 2010

Mobilità in Insiel

Visto che l'azienda Insiel sta descrivendo l'indennità di mobilità come un'opportunità per i lavoratori, ci sembra doveroso spiegare ai lavoratori cos'è e come funziona la mobilità.

 http://www.inps.it/portal/default.aspx?itemdir=5807

Mobilità

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA


L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
  • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
  • in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
  • che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
    • imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
    • aziende in regime transitorio:
      • aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:
  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • riduzione di personale;
  • trasformazione dell'attività aziendale;
  • ristrutturazione dell'azienda;
  • cessazione di attività aziendale

LA DOMANDA

Va presentata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento sul Mod. DS21, reperibile sul sito www.inps.it, sezione moduli.
Il termine può subire slittamenti in caso di:
  • vertenza sindacale o giudiziaria: entro 60 gg dalla data di definizione della vertenza;
  • malattia iniziata prima del licenziamento o entro gli otto giorni successivi: entro 60 gg dalla data del riacquisto della capacità lavorativa;
  • percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso: entro 68 gg dal termine del preavviso;
  • servizio militare:
    • se iniziato entro gli otto giorni dal licenziamento: entro 60 gg dal congedo;
    • dopo gli otto giorni dal licenziamento: scade il 68° giorno dalla data del licenziamento.

LA DECORRENZA

L'indennità decorre:
  • dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
  • dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

IL PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
  • tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando:
    • un documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • consegnando l' originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

QUANTO SPETTA

Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

Retribuzione (euro)
Massimale lordo (euro)
Massimale netto (euro)
Pari o inferiore a 1.931,86
892,96
840,81
Superiore a 1.931,86
1.073,25
1.010,57

 

PER QUANTO SPETTA

L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.


Età del lavoratore all'atto del licenziamento      Aziende NON del Mezzogiorno
Fino a 40 anni (non compiuti) 12 mesi
Da 40 a 50 anni (non compiuti) 24 mesi
Oltre 50 anni  36 mesi 

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