lunedì 30 agosto 2010

Tassazione Agevolata sul Lavoro Notturno

Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica (sollecitata dalla CGIL) in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno.

In particolare è stato precisato che lo speciale regime di tassazione è applicabile non  soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria per lavoro notturno.

L’Agenzia, con la suddetta risoluzione, ha chiarito anche la retroattività di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando:
  • una dichiarazione integrativa, se per l’anno interessato avevano fatto la dichiarazione dei redditi;
  • una istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 se per l’anno interessato non avevano fatto la dichiarazione dei redditi;
A tale fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
 
Si prospettano quindi soluzioni diverse a seconda dell’anno in cui sono state percepite le somme e a seconda del fatto che, per l’anno in questione, il lavoratore abbia presentato oppure no la dichiarazione dei redditi. Per comodità qui di seguito indichiamo alcuni esempi.
 
  1. Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO): è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella prima dichiarazione utile. 
  2.  Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi: è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
  3. Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:sarà possibile presentare un UNICO integrativo fino al 30 settembre 2011.
  4. Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore dei titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore a euro 30000  lordi per il 2007, euro 35000 lordi sia per l’anno 2008 che per il 2009).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI PUOI RIVOLGERTI ALLE SEDI DELLA CGIL NEL TERRITORIO.

Nessun commento: