giovedì 26 febbraio 2009

Sciopero Virtuale!!!!

  • 1926 Legge n.563
ART. 18. La serrata e lo sciopero sono vietati.
Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il, lavoro, o lo prestano in modo da turbare la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del codice di procedura penale.
Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti comma siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, né superiore a due, oltre la multa nei medesimi comma stabilita.

Ci vogliono confondere, ma la sostanza non cambia……

  • 2009 DDL n. 1170
Secondo la definizione più aggiornata che ne fornisce la letteratura lavoristica, per sciopero virtuale deve oggi intendersi la forma di agitazione collettiva che un sindacato o una coalizione di altro genere possono scegliere di proclamare in alternativa rispetto allo sciopero tradizionale, soprattutto in un settore di servizi pubblici, al fine di esercitare pressione sulla controparte imprenditoriale in modo diretto, incidendo immediatamente sul suo bilancio, ma senza recare pregiudizio agli utenti del servizio o alla collettività, comunque senza distruzione di ricchezza. A seguito della proclamazione dello sciopero virtuale, i lavoratori che vi aderiscono continuano a svolgere regolarmente le proprie mansioni, rinunciando tuttavia alle rispettive retribuzioni………

Quale era quella parola che si usava quando il potere limitava sempre più diritti e libertà? ...ah sì! Fascismo!

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